Dal 1° aprile 2025 il codice ATECO 47.91.10 — quello che per anni ha identificato il commercio elettronico in Italia — non esiste più. Con l’entrata in vigore di ATECO 2025, la classificazione delle attività economiche è stata completamente ridisegnata dall’ISTAT, e migliaia di ecommerce italiani si sono trovati a dover aggiornare la propria posizione fiscale.
In questa guida ti spieghiamo cosa è cambiato, quale codice ATECO devi usare ora, cosa succede se non aggiorni e come farlo correttamente.
Cos’è ATECO 2025 e perché è cambiato tutto
ATECO è la classificazione italiana delle attività economiche, derivata dalla classificazione europea NACE. L’ultima versione — ATECO 2025 — è stata adottata con il provvedimento ISTAT del 2024 ed è diventata obbligatoria per tutte le imprese italiane dal 1° aprile 2025.
Il cambiamento principale per l’ecommerce è radicale: non esiste più un codice unico per il commercio online. Nella vecchia classificazione ATECO 2007, il codice 47.91.10 (“Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”) accorpava tutti i venditori online indipendentemente da cosa vendessero. Con ATECO 2025, il criterio classificatorio è diventato la categoria merceologica dei prodotti venduti, non il canale di vendita.
Il codice ATECO giusto per il tuo ecommerce nel 2025/2026
Con ATECO 2025 il codice dipende da cosa vendi, non da come lo vendi. Ecco i codici più comuni per gli ecommerce italiani:
| Categoria prodotti | Codice ATECO 2025 | Descrizione |
|---|---|---|
| Abbigliamento e accessori | 47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento |
| Calzature e pelletteria | 47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio |
| Elettronica e informatica | 47.54 / 47.78 | Elettrodomestici / altri articoli per la casa |
| Cosmetica e profumeria | 47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici e profumi |
| Libri e prodotti editoriali | 47.61 | Commercio al dettaglio di libri |
| Prodotti alimentari | 47.29 / 47.11 | Commercio al dettaglio di alimentari (specializzato / generico) |
| Articoli sportivi | 47.64 | Commercio al dettaglio di articoli sportivi |
| Arredamento e casalinghi | 47.59 | Commercio al dettaglio di mobili e altri articoli per la casa |
| Gioielli e orologi | 47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria |
| Prodotti multimerce (assortimento vario) | 47.19 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati |
⚠️ Attenzione: questa tabella è indicativa. Il codice esatto dipende dalla composizione specifica del tuo assortimento e dalla categoria prevalente per fatturato. Consulta un professionista per identificare il codice corretto — un codice sbagliato può avere conseguenze sul regime forfettario e sui contributi INPS.
Impatto sul regime forfettario: il coefficiente di redditività cambia
Questo è l’aspetto più sottovalutato del cambio ATECO. Il coefficiente di redditività applicato in regime forfettario dipende dal codice ATECO. Con la vecchia classificazione, quasi tutti gli ecommerce usavano il codice 47.91.10, che rientrava nel commercio al dettaglio con coefficiente del 40%.
Prima di aggiornare il codice ATECO, verifica sempre con un commercialista quale coefficiente si applica al nuovo codice e come impatta sulla tua imposta sostitutiva.
La rettifica gratuita ATECO 2025: era possibile fino al 31 marzo 2026
Dal 15 aprile 2025 le Camere di Commercio avevano attivato un servizio straordinario di rettifica gratuita del codice ATECO per permettere alle imprese di aggiornare la propria classificazione senza pagare i diritti di segreteria ordinari. Questo servizio straordinario è scaduto il 31 marzo 2026.
Se non hai ancora aggiornato il tuo codice ATECO, oggi devi procedere tramite la procedura ordinaria di variazione al Registro Imprese, con i relativi diritti di segreteria. Per le ditte individuali la variazione si effettua tramite il portale Impresa in un Giorno o tramite uno sportello SUAP. Per le società (SRL, SNC, SAS), la variazione avviene con il modello intercalare M della domanda al Registro Imprese.
Cosa succede se non aggiorni il codice ATECO
Operare con un codice ATECO obsoleto (47.91.10) o errato rispetto alla propria attività espone a rischi concreti:
- Accertamenti fiscali: un disallineamento tra attività svolta e codice dichiarato può costituire elemento di anomalia nelle analisi di rischio dell’Agenzia delle Entrate
- Problemi con finanziamenti agevolati: molti bandi pubblici e agevolazioni (Nuove Imprese a Tasso Zero, Resto al Sud) verificano la coerenza del codice ATECO con l’attività finanziata
- Errori nel regime forfettario: il coefficiente di redditività errato porta a versare un’imposta sostitutiva sbagliata, con possibili sanzioni in fase di accertamento
- Contributi INPS errati: il codice ATECO determina l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS; un codice sbagliato può generare contributi non dovuti o omissioni contributive
Come aggiornare il codice ATECO oggi: guida pratica
Passo 1 — Identifica il codice corretto
Consulta la tabella di classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT e identifica la sezione corrispondente alla tua attività prevalente. Se vendi prodotti di categorie diverse, usa il codice della categoria con il fatturato più elevato.
Passo 2 — Verifica l’impatto sul forfettario
Prima di procedere, consulta un commercialista per verificare il coefficiente di redditività del nuovo codice e l’impatto sul tuo regime fiscale.
Passo 3 — Presenta la variazione al Registro Imprese
Accedi al portale Impresa in un Giorno con SPID o CIE, oppure rivolgiti a uno sportello SUAP del tuo Comune. Per le società, la variazione va presentata tramite pratica Registro Imprese con modello intercalare M.
Passo 4 — Aggiorna l’Agenzia delle Entrate
La variazione del codice ATECO va comunicata anche all’Agenzia delle Entrate tramite modello AA9/12 (ditte individuali) o AA7/10 (società). Puoi farlo online con Fisconline o tramite uno sportello.
Passo 5 — Aggiorna la posizione INPS
Verifica che la tua iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS sia coerente con il nuovo codice ATECO. In caso di cambiamento di gestione, contatta lo sportello INPS di competenza.
Per capire come il cambio di codice ATECO si intreccia con la fiscalità del tuo ecommerce, leggi anche la nostra guida al dropshipping Italia 2026.
Domande frequenti sul codice ATECO ecommerce
Ho ancora il codice 47.91.10: devo fare qualcosa?
Sì. Il codice 47.91.10 non esiste più dal 1° aprile 2025. Se lo hai ancora, significa che la tua posizione non è stata aggiornata. Devi presentare una variazione al Registro Imprese e all’Agenzia delle Entrate il prima possibile. Il servizio gratuito di rettifica è scaduto il 31 marzo 2026, quindi dovrai procedere con la procedura ordinaria a pagamento.
Il mio codice è stato aggiornato automaticamente: è quello giusto?
Non necessariamente. Le Camere di Commercio hanno effettuato conversioni automatiche sulla base di tabelle di corrispondenza, ma queste corrispondenze sono standardizzate e potrebbero non riflettere correttamente la tua attività specifica. Verifica sempre il codice assegnato e, se non è corretto, presentane la variazione.
Ho un ecommerce multimerce: quale codice scelgo?
Usa il codice corrispondente alla categoria merceologica che rappresenta la quota maggiore del tuo fatturato. Se hai un assortimento davvero trasversale senza una categoria prevalente, il codice 47.19 (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati) può essere appropriato. Consulta un professionista per la scelta.
Il cambio di codice ATECO cambia il mio regime forfettario?
Può cambiare il coefficiente di redditività applicato, e quindi l’imposta sostitutiva da versare. Non cambia l’accesso al regime forfettario, che dipende dal limite di ricavi (€85.000) e da altri requisiti soggettivi. Ma l’impatto sul carico fiscale effettivo può essere significativo: verifica sempre prima di procedere.
Cosa succede se non aggiorno il codice ATECO?
Rischi disallineamenti nei controlli fiscali, errori nel calcolo dell’imposta forfettaria, problemi con i contributi INPS e possibili difficoltà nell’accesso a finanziamenti agevolati che richiedono coerenza tra codice ATECO e attività svolta.
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