Fiscalità delle spese di spedizione e logistica ecommerce 2026: guida completa
Gestisci un ecommerce e non sai come trattare fiscalmente le spese di spedizione? Ti vengono addebitati costi logistici da un marketplace e non sai come registrarli correttamente? Hai dubbi su come fatturare le spese di trasporto al tuo cliente?
Le spese di spedizione e logistica sono uno degli aspetti fiscali più trascurati nell’ecommerce — eppure sbagliare la loro gestione può creare problemi seri sia in termini di IVA che di deducibilità dei costi. In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo tutto quello che devi sapere, con esempi pratici e le novità della Legge di Bilancio 2026.
IVA sulle spese di spedizione: la regola fondamentale
La regola di base è semplice ma spesso ignorata: le spese di spedizione addebitate al cliente finale seguono, ai fini IVA, la stessa aliquota del bene venduto. Il trasporto è considerato una prestazione accessoria alla cessione principale e non può essere trattato separatamente ai fini fiscali.
In pratica:
- Vendi un prodotto con IVA al 22% → le spese di spedizione vanno tassate al 22%
- Vendi un prodotto con IVA al 10% (es. alcuni alimenti) → le spese di spedizione vanno tassate al 10%
- Vendi un prodotto esente IVA → le spese di spedizione seguono la stessa esenzione
Questo principio vale per le vendite in Italia e per quelle verso clienti UE. Non puoi applicare un’aliquota IVA diversa sulla spedizione rispetto al prodotto, neanche se la indichi come voce separata in fattura.
⚠️ Attenzione: se addebiti le spese di spedizione come voce separata in fattura, devono comunque seguire l’aliquota IVA del bene principale — non puoi esimerle dall’imposta né applicare un’aliquota ridotta arbitrariamente.
Come fatturare correttamente le spese di spedizione al cliente
In pratica, hai due modi per gestire le spese di spedizione nella documentazione fiscale:
Voce separata in fattura o ricevuta
Puoi indicare le spese di spedizione come riga distinta nel documento fiscale, a condizione di applicare la stessa aliquota IVA del prodotto principale. Questo approccio è il più trasparente per il cliente e il più semplice da riconciliare con i costi reali di trasporto.
📋 Esempio: vendi una giacca a €80 + IVA 22% e addebiti €5 di spedizione.
Documento fiscale corretto:
— Giacca: €80,00 + IVA 22% = €97,60
— Spedizione: €5,00 + IVA 22% = €6,10
— Totale: €103,70
Spese di spedizione incluse nel prezzo del prodotto
Puoi anche includere le spese di spedizione nel prezzo finale del prodotto, senza esporle separatamente. In questo caso, l’intero importo è soggetto all’aliquota IVA del prodotto. Questa modalità è molto comune negli ecommerce che offrono “spedizione gratuita” con un prezzo di vendita già comprensivo del costo logistico.
Le spedizioni gratuite: come gestirle fiscalmente
Se offri la spedizione gratuita ai tuoi clienti, dal punto di vista fiscale non cambia nulla sull’IVA applicata al prodotto. La spedizione gratuita è semplicemente un costo che sostieni tu e non ribaltchi sul cliente.
Il costo del corriere che paghi per la spedizione gratuita:
- In regime ordinario: è un costo inerente all’attività, deducibile dal reddito e con IVA detraibile (se il corriere è italiano o emette fattura con IVA).
- In regime forfettario: il costo non è deducibile analiticamente, ma non genera nemmeno obblighi IVA se il corriere è un soggetto italiano che emette fattura con IVA (che non puoi detrarre, ma non devi nemmeno integrare).
✅ In sintesi: la spedizione gratuita non crea problemi fiscali particolari. È un costo di marketing a tutti gli effetti. Assicurati solo di conservare le fatture del corriere per la documentazione contabile.
Spedizioni verso clienti UE: territorialità IVA e soglia OSS
Nel commercio elettronico verso clienti privati in altri Paesi UE, la corretta applicazione dell’IVA dipende da chi organizza il trasporto — aspetto che molti venditori online ignorano.
Trasporto organizzato dal venditore (caso più frequente)
Quando sei tu a organizzare la spedizione (scegli il corriere, stampi l’etichetta, paghi la spedizione), la cessione è territorialmente rilevante nel Paese di destinazione del cliente. Superata la soglia di €10.000 annui di vendite complessive verso privati UE, devi applicare l’IVA del Paese del cliente. Puoi gestire tutto tramite il regime OSS sul portale dell’Agenzia delle Entrate, senza dover aprire partite IVA in ogni Stato membro. Leggi la nostra guida al regime OSS per tutti i dettagli.
Trasporto organizzato dall’acquirente
Se è il cliente a organizzare e pagare direttamente il trasporto (es. ritira la merce con il suo corriere), la cessione è rilevante in Italia e si applica IVA italiana indipendentemente dalla destinazione finale della merce.
✅ In sintesi:
– Trasporto organizzato dal venditore → IVA del Paese del cliente (oltre soglia €10.000 → iscrizione OSS)
– Trasporto organizzato dall’acquirente → IVA italiana
– Sotto la soglia €10.000 di vendite verso privati UE → sempre IVA italiana
I servizi logistici dei marketplace: Amazon FBA e reverse charge
Se utilizzi i servizi logistici di un marketplace come Amazon FBA (Fulfillment by Amazon), la situazione si complica rispetto a un normale corriere italiano. Amazon non è solo un intermediario di vendita: è anche un provider di servizi logistici che gestisce i tuoi prodotti nei suoi centri di distribuzione europei.
I costi che ti vengono addebitati da Amazon Europe (con sede in Lussemburgo) possono includere:
- Servizi di stoccaggio e gestione magazzino
- Trasporto e distribuzione nei centri europei
- Imballaggio e spedizione al cliente finale
- Gestione resi e rimborsi
Ai fini IVA, questi servizi ricevuti da Amazon Europe vanno trattati come prestazioni di servizi intracomunitarie. Si applica il meccanismo del reverse charge (art. 17 D.P.R. 633/1972).
Come funziona il reverse charge per un forfettario su Amazon FBA
Se sei in regime forfettario e usi Amazon FBA, ogni mese Amazon Europe ti addebita i costi logistici con fattura senza IVA (operazione non imponibile nel Paese del fornitore). Tu devi:
- Integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota IVA italiana applicabile (generalmente 22%)
- Annotare l’operazione nel registro degli acquisti e delle vendite
- Versare l’IVA tramite modello F24 entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre
- Non detrarre l’IVA — il forfettario non ha diritto alla detrazione
- Trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate con codice TD18 (acquisti intracomunitari di servizi) o TD17 (servizi extra-UE)
📋 Esempio pratico: Amazon Europe ti addebita €200/mese di commissioni logistiche FBA. Come forfettario, devi integrare la fattura con IVA al 22% (€44), versare €44 tramite F24 e non puoi detrarre nulla. Questo €44 mensile è un costo reale aggiuntivo della tua attività — spesso ignorato.
⚠️ Attenzione: molti forfettari che usano Amazon FBA o piattaforme con logistica esternalizzata (Shopify Fulfillment, Zalando Fulfillment, ecc.) non sanno di avere questi obblighi. Il costo logistico mensile addebitato dalla piattaforma genera un obbligo IVA che, se ignorato, espone a sanzioni in caso di controllo fiscale.
Regime forfettario e spese di spedizione: le particolarità
Operare in regime forfettario cambia sensibilmente la gestione delle spese di spedizione rispetto al regime ordinario. Ecco le differenze principali.
Spese di spedizione addebitate ai clienti italiani: come tutti i forfettari, non applichi IVA sulle vendite. Le spese di spedizione addebitate al cliente sono un ricavo che concorre al calcolo del fatturato annuo — e quindi al raggiungimento del limite degli €85.000. Se offri la spedizione a €5 a pacco e spedisci 1.000 ordini all’anno, stai aggiungendo €5.000 al tuo fatturato rilevante.
Spese logistiche da marketplace esteri: obbligo di reverse charge IVA senza diritto alla detrazione, come spiegato nella sezione precedente. Un costo che molti sottovalutano nella pianificazione fiscale.
Resi e rimborsi: l’impatto fiscale sulle spese di spedizione
I resi sono una realtà nell’ecommerce, e la loro gestione fiscale include anche il trattamento delle spese di spedizione. Vediamo i casi più comuni.
Chi paga le spese di spedizione del reso?
Dipende dalla tua policy di reso e dagli accordi contrattuali. Dal punto di vista fiscale:
- Se rimborsi anche la spedizione originale al cliente: devi emettere una nota di credito che includa la quota spedizione con la stessa aliquota IVA del prodotto restituito.
- Se non rimborsi le spese di spedizione: mantieni il ricavo relativo alla spedizione — che resta comunque soggetto a IVA nel regime ordinario.
- Se paghi tu la spedizione del reso (label prepagata): il costo del corriere per il reso è un costo d’esercizio deducibile nel regime ordinario.
⚠️ Attenzione: in caso di reso totale con rimborso integrale, la nota di credito deve annullare l’intera fattura originale — inclusa la componente spedizione. Emettere una nota di credito parziale che esclude la spedizione è un errore contabile frequente che può creare discrepanze nei registri IVA.
Deducibilità delle spese logistiche: regime ordinario vs forfettario
Nel regime ordinario, le spese di spedizione e logistica sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa come costi inerenti all’attività. Conserva sempre: fatture del corriere, estratti conto dei marketplace, contratti di servizio logistico.
Nel regime forfettario, le spese non sono deducibili analiticamente. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività forfettario al fatturato. Questo è uno degli elementi chiave da valutare quando i costi logistici crescono e inizia a non convenire più restare forfettario.
| Voce di costo | Regime ordinario | Regime forfettario |
|---|---|---|
| Fatture corriere italiano | ✅ Deducibili + IVA detraibile | ❌ Non deducibili, IVA non detraibile |
| Costi logistici marketplace UE (Amazon FBA) | ✅ Deducibili + reverse charge con detrazione | ⚠️ Reverse charge IVA senza detrazione |
| Costi spedizioni resi | ✅ Deducibili | ❌ Non deducibili analiticamente |
| IVA su servizi logistici UE | ✅ Detraibile | ❌ Solo versamento, nessuna detrazione |
Il contributo fisso sulle spedizioni extra-UE nel 2026
La Legge 207/2024 (art. 1, commi 390-392) ha introdotto un contributo fisso di €2,00 per ogni pacco di valore inferiore a €150 proveniente da Paesi terzi extra-UE, in vigore dal 1° febbraio 2026.
Questo impatta direttamente chi fa dropshipping con fornitori extra-UE o acquista merce da piattaforme come AliExpress, Temu o Shein. Per i pacchi sopra €150, si applicano invece i dazi doganali ordinari e l’IVA all’importazione, da gestire con attenzione nella propria contabilità.
📋 Impatto sui margini: con 300 spedizioni al mese da fornitori extra-UE su prodotti sotto €150, il contributo aggiunge €600 mensili di costi fissi — €7.200 all’anno. Prima di impostare il prezzo di vendita, assicurati di aver incluso questo costo nel calcolo del margine.
Domande frequenti sulle spese di spedizione ecommerce
Le spese di spedizione rientrano nel calcolo della soglia forfettaria?
Sì. Se addebiti le spese di spedizione al cliente (anche come voce separata), quell’importo è un ricavo che concorre al raggiungimento del limite annuo degli €85.000 del regime forfettario.
Devo emettere fattura per le spese di spedizione?
Le spese di spedizione seguono l’obbligo di fatturazione del bene venduto. Se non devi emettere fattura per il prodotto (es. vendite a privati senza richiesta), non devi emetterla neanche per la spedizione. Se il cliente richiede la fattura, includi le spese di spedizione nello stesso documento con la stessa aliquota IVA.
Posso detrarre l’IVA sulle fatture del corriere se sono forfettario?
No. I forfettari non hanno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. L’IVA pagata sulle fatture del corriere è un costo definitivo e non recuperabile.
Come registro i costi logistici di Amazon FBA in contabilità?
In regime ordinario, i costi FBA si registrano come costi per servizi con applicazione del reverse charge. In regime forfettario, devi integrare la fattura Amazon e versare l’IVA tramite F24, senza poterla detrarre. Consulta un professionista specializzato in fiscalità ecommerce per impostare correttamente il flusso contabile.
Il contributo fisso di €2 è deducibile?
In regime ordinario sì, è un costo inerente all’attività. In regime forfettario no — come tutti i costi analitici nel regime agevolato.
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